SCIA differita Art. 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. salvo richiesta di integrazione con sospensione dei termini del procedimento la S.C.I.A. diverrà efficace dal trentesimo giorno dalla data di presentazione della stessa allo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia.
Il Responsabile del S.U.E., ove entro il termine indicato sopra sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
SCIA Art. 22 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’Art. 22 diviene efficace dal giorno seguente a quello di presentazione dell’istanza al S.U.E. (Sportello Unico dell’Edilizia).
Nella S.C.I.A. il titolare si dichiara consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione Comunale emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.